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  • Durata: 16 ore Rischio Basso, 32 ore Rischio Medio e 48 ore Rischio Alto.
  • Modalità: e-learning + videoconferenza o in aula.
  • Validità: 5 anni.

Il Corso di Formazione per RSPP-Datore di Lavoro è disciplinato dall’art. 34 comma 2 del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09 e dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Nell’articolo 2 del D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 vengono definite le figure:

Il Datore di Lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

L’art. 34 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che i casi in cui il datore di lavoro può ricoprire il ruolo di RSPP all’interno della propria azienda sono quelli contenuti dall’allegato II al D.Lgs 81/08:

  • Aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori.
  • Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori.
  • Aziende della pesca fino a 20 lavoratori.
  • Altre aziende fino a 200 lavoratori.

Il datore di lavoro non può ricoprire l’incarico da RSPP nei casi di cui all’art. 31 del D.Lgs 81/08 comma 6:

  • nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del D.Lgs n. 334/99, soggette all’obbligo di notifica o rapporto.
  • nelle centrali termoelettriche.
  • negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs n. 230/95.
  • nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.
  • nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori.
  • nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori.
  • nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

La formazione Rspp-Datore di Lavoro viene suddivisa in 4 moduli: Normativo (giuridico), Gestionale (gestione ed organizzazione della sicurezza), Tecnico (individuazione e valutazione dei rischi), Relazionale (formazione e consultazione dei lavoratori).

Per l’Accordo Stato e Regioni del 7 luglio 2016 all’allegato V i primi 2 Moduli di formazione possono essere erogati in modalità e-learning. 

La durata del corso varia a secondo del Rischio presente nell’attività (verifica tramite Codice Ateco):

  • Rischio Basso formazione di 16 ore e aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni.
  • Rischio Medio formazione di 32 ore e aggiornamento di 10 ore ogni 5 anni.
  • Rischio Alto formazione di 48 ore e aggiornamento di 14 ore ogni 5 anni.

**Per saperne di più e avere un preventivo contattaci al +393939016370 o tramite e-mail a eformsrls@gmail.com**

 
  • Durata: 16 ore (Gruppo A)  12 ore (Gruppo B-C)
  • Modalità: in aula
  • Validità: 3 anni

Il Corso di Formazione per Addetto Primo Soccorso è disciplinato dall?art. 45 del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09 e dall’art. 3 del D.M. 388 del 15 Luglio 2003.

Il corso può essere erogato solo in presenza come previsto dall’allegato V dell’Accordo Stato Regioni Luglio 2016. 

Il Datore di Lavoro ai sensi dell’art. 18 lett. b) D.lgs. 81/08, deve designare preventivamente i lavoratori incaricati di salvataggio, di primo soccorso e gestione delle emergenze.

La durata e i contenuti specifici del corso di formazione per Addetti al Primo Soccorso variano a seconda della classificazione dell’azienda o dell’unità produttiva (Gruppo A, B e C), effettuata sulla base del numero dei dipendenti, del comparto produttivo e dei fattori di rischio.

Scopri a quale categoria appartiene la tua azienda:

-Gruppo A

  • Aziende soggette ad obbligo di dichiarazione o notifica (D.P.R. 175/88 e poi D.Lgs. 334/99);
  • Centrali termoelettriche;
  • Impianti e laboratori nucleari (art. 7, 28 e 33 D.Lgs. 239/95);
  • Aziende estrattive ed altre attività minerarie (D.Lgs. 624/96);
  • Lavori in sotterraneo (D.P.R. 320/56);
  • Aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
  • Aziende con oltre 5 lavoratori ad alto indice infortunistico INAIL;
  • Aziende agricole con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato.

-Gruppo B

  • Aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori che non rientrano nel Gruppo A.

-Gruppo C

  • Aziende o unità produttive con numero di lavoratori inferiore a 3 che non rientrano nel Gruppo A.

 Come è suddivisa la Formazione?

  • Aziende del Gruppo A formazione da 16 ore e aggiornamento ogni 3 anni di 6 ore
  • Aziende del Gruppo B-C formazione da 12 ore aggiornamento ogni 3 anni di 4 ore

L’Addetto al Primo Soccorso è una figura obbligatoria per le aziende con almeno un dipendente o un socio lavoratore o, comunque, un lavoratore subordinato.

I lavoratori addetti al Primo Soccorso Aziendale hanno l’obbligo di intervenire in caso di incidente o malessere di un loro collega.

Per “soccorso” si intende anche solo chiamare il 118 ed assistere l’infortunato in attesa dell’arrivo per personale sanitario. Non necessariamente dovranno effettuare manovre sull’infortunato o prestazioni terapeutiche, lo dovranno fare solo se si sentono sicuri e pronti per farlo. Il lavoratore addetto al Primo Soccorso è perseguibile solo se non interviene in alcun modo.

In questo caso possono esserci utili alcune delle procedure per gestire l’emergenza in azienda descritte anche dalla catena della sopravvivenza:

  • Allarme immediato (chiamata): chiamare i soccorsi durante le prime fasi di emergenza può essere fondamentale per poter salvare la vita di un collega. L’addetto primo soccorso dovrà fornire tutte le informazioni richieste dagli operatori per attivare i soccorsi.
  • Analizzare la situazione di rischio e prestare soccorso: l’addetto primo soccorso dovrà analizzare l’emergenza sanitaria e prestare soccorso all’infortunato mettendo in pratica le proprie conoscenze di primo soccorso per tutelare la salute e la sicurezza sua e della persona soccorsa. 
  • Conoscere i Rischi Specifici legati all’attività e alle principali mansioni presenti in azienda.
  • Possedere capacità di gestione dello stress e di situazioni potenzialmente critiche.

**Per saperne di più e avere un preventivo contattaci al +393939016370 o tramite e-mail a eformsrls@gmail.com**

  • Durata: 4 ore Rischio Basso, 8 ore Rischio Medio e 12 ore Rischio Alto.
  • Modalità: e-learning (solo rischio basso), videoconferenza o in aula.
  • Validità: 5 anni.

Il Corso di Formazione Generale per Lavoratori è disciplinato dall’art. 37 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09 e dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Il lavoratore deve ricevere una formazione ed un addestramento adeguato e sufficiente in materia di sicurezza e di salute con particolare riferimento al proprio ambiente di lavoro e alle proprie mansioni.

La formazione specifica può essere erogata solo se in possesso del corso di formazione generale dei lavoratori di 4 ore oppure dei relativi crediti formativi ai sensi dell’allegato III dell’Accordo Stato-Regioni 07 luglio 2016.

Ai sensi dell’ Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 alla formazione generale deve essere aggiunta quella specifica con un numero di ore variabile in funzione della tipologia di rischio aziendale:

  1. Basso: formazione specifica 4 ore (Erogabile anche in modalità E-learning).
  2. Medio: formazione specifica 8 ore.
  3. Alto: formazione specifica 12 ore.
Programma del Corso

Rischi infortuni; meccanici generali; elettrici generali; macchine; attrezzature; cadute dall’alto; rischi da esplosione; rischi chimici; nebbie, oli, fumi, vapori, polveri; etichettatura; rischi cancerogeni; rischi biologici; rischi fisici; rumore; vibrazione; radiazioni; microclima e illuminazione; videoterminali; DPI; organizzazione del lavoro; ambienti di lavoro; stress lavoro-correlato; movimentazione manuale carichi MMC; movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto); segnaletica; emergenze; le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico; procedure esodo e incendi; procedure organizzative per il primo soccorso; incidenti e infortuni mancati; altri rischi.

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  • Durata: 4 ore Livello 1 (ex rischio basso), 8 ore Livello 2 (ex rischio medio), 16 ore Livello 3 (ex rischio alto)
  • Modalità: in aula.
  • Validità: 5 anni (D.M. 02/09/2021)

Il Corso di Formazione per Addetti Antincendio Livello 1 (1-FOR) è disciplinato dagli artt. 46 (comma 3, lettera a, punto 4 e lettera b), 37 (comma 9 e 12) del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09 e dall’art. 5 e Allegato III del D.M. 2 Settembre 2021.

Il datore di lavoro e i dirigenti, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.

Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti.

Scopri a quale categoria appartiene la tua attività 

Per l‘art. 5 comma 1 dell’Allegato III, D.M. 02/09/2021, la formazione degli addetti antincendio si suddivide in base alle attività deve si opera: 

  1. Attività di livello 1: rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
  2. Attività di livello 2: ricadono in tale fattispecie i luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
    2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3; i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso
    di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
  3. Attività di livello 3: ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
    a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
    b) fabbriche e depositi di esplosivi;
    c) centrali termoelettriche;
    d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
    e) impianti e laboratori nucleari;
    f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
    g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
    h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico
    superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
    interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
    j) alberghi con oltre 200 posti letto;
    k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a
    ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
    l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
    m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
    n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
    o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
    p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

 Come è suddivisa la Formazione?

Attività di Livello 1: formazione teorica di 2 ore su “l’incendio e la prevenzione”, “protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio” – formazione pratica di 2 ore.

Attività di Livello 2: formazione teorica di 5 ore su “l’incendio e la prevenzione”, “strategia antincendio” – formazione pratica di 3 ore.

Attività di Livello 3*: formazione teorica di 12 ore su “l’incendio e la prevenzione”, “strategia antincendio” – formazione pratica di 4 ore. 

*Il D.M. 2 Settembre 2021 prevede che i lavoratori dei luoghi di lavoro indicati nell’Allegato IV, devono conseguire necessariamente l’attestato di idoneità tecnica previsto dall’articolo 3 della legge 609/96, rilasciato dai Comandi dei vigili del fuoco. Pertanto, dopo aver frequentato il corso, dovranno effettuare l’esame di accertamento di idoneità tecnica presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Quali sono i compiti dell’Addetto Antincendio?

  • effettuare una valutazione dell’entità dell’emergenza in modo tempestivo e accurato;
  • assicurarsi della corretta funzionalità dei sistemi di protezione del personale antincendio, per consentire agli addetti la possibilità di intervenire in sicurezza;
  • agire anche attraverso l’utilizzo di estintori se l’emergenza si manifesta di lieve entità;
  • qualora l’emergenza non sia facilmente controllabile, e non si possa procedere allo spegnimento dell’incendio, è necessario avviare le procedure di emergenza richieste dalla normativa, attivando il dispositivo di allarme e sollecitando gli addetti al centralino ad avviare i contatti con il soccorso esterno;
  • inibire il flusso di gas pericolosi per la salute attraverso le corrette modalità richieste in questi casi;
  • procedere all’isolamento dei luoghi caratterizzati dall’emergenza, per limitare la zona di rischio ed evitare l’ingresso di persone non autorizzare, oltre ad accertarsi che non vi siano ancora persone all’interno dei locali;
  • agevolare l’evacuazione da parte dei dipendenti e delle altre persone presenti in quei momenti nel luogo di lavoro, fornendo in particolar modo assistenza agli individui con disabilità motoria, garantendo a tutti la possibilità di raggiungere il punto di ritrovo;
  • una volta terminata l’emergenza, segnalare la cessazione della situazione di pericolo e richiedere, dopo gli accertamenti sulla sicurezza, la rimessa in esercizio degli impianti e la ripresa dell’attività aziendale.

**Per saperne di più e avere un preventivo contattaci al +393939016370 o tramite e-mail a eformsrls@gmail.com**

  • Durata: 6 ore.
  • Modalità: videoconferenza o in aula.
  • Validità: 2 anni. (Legge 215/2021)

Il corso preposti è disciplinato dall’art. 37 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09, (modificato dalla Legge 215/2021) e dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Con le recenti modifiche all’articolo 37 del Testo Unico, l‘aggiornamento dei preposti deve avvenire con cadenza biennale, anziché ogni cinque anni, come precedentemente previsto. L’aggiornamento della formazione del preposto esonera dall’obbligo di aggiornamento della formazione lavoratori.

Chi è il preposto?

Secondo l’articolo 2 del D. Lgs 81/08, il preposto è definito come “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Il preposto è il lavoratore che, in funzione delle sue competenze e della sua esperienza, vigila e supervisiona l’attività lavorativa per conto del Datore di Lavoro con lo scopo di assicurarsi che le misure di sicurezza vengano applicate in modo corretto.

Chi di solito ricopre questo ruolo?

Capo Cantiere; Capo Reparto; Capo Squadra; Capo Turno; Capo Linea; Responsabile di produzione; Capo Ufficio etc.. 

Obblighi e compiti del Preposto

Art. 19 D. Lgs. 81/08 i preposti secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti; 
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
f -bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate; 
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

**Per saperne di più e avere un preventivo contattaci al +393939016370 o tramite e-mail a eformsrls@gmail.com**

  • Durata: 12 ore*. 
  • Modalità: videoconferenza o in aula.
  • Validità: 2 anni. 

Il corso preposti è disciplinato dall’art. 37 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09, (modificato dalla Legge 215/2021) e dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Con le recenti modifiche all’articolo 37 del Testo Unico, l‘aggiornamento dei preposti deve avvenire con cadenza biennale, anziché ogni cinque anni, come precedentemente previsto. L’aggiornamento della formazione del preposto esonera dall’obbligo di aggiornamento della formazione lavoratori.

Chi è il preposto?

Secondo l’articolo 2 del D. Lgs 81/08, il preposto è definito come “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Il preposto è il lavoratore che, in funzione delle sue competenze e della sua esperienza, vigila e supervisiona l’attività lavorativa per conto del Datore di Lavoro con lo scopo di assicurarsi che le misure di sicurezza vengano applicate in modo corretto.

Chi di solito ricopre questo ruolo?

Capo Cantiere; Capo Reparto; Capo Squadra; Capo Turno; Capo Linea; Responsabile di produzione; Capo Ufficio etc.. 

Obblighi e compiti del Preposto

Art. 19 D. Lgs. 81/08 i preposti secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti; 
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
f -bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate; 
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

*Il corso di formazione per il Preposto avrà una durata minima di 12 ore secondo quanto riportato dal nuovo Accordo Stato Regioni del 17/04/2025, il corso è valido anche in riferimento agli obblighi di formazione ai sensi del art. 97 “Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria”, comma 3-ter, D. Lgs. 81/08.

**Per saperne di più e avere un preventivo contattaci al +393939016370 o tramite e-mail a eformsrls@gmail.com**

  • Durata: 6 ore.
  • Modalità: e-learning, videoconferenza o in aula.
  • Validità: 5 anni.

Il Corso di Aggiornamento Formazione Lavoratori è disciplinato dall’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09 e dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Il Corso di Aggiornamento per Lavoratori ha una durata di 6 ore valido per tutti i livelli di rischio aziendali.

Il corso di aggiornamento della formazione dei lavoratori è erogato in modalità e-learning come previsto dall’allegato V dell’Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016.

**Per saperne di più e avere un preventivo contattaci al +393939016370 o tramite e-mail a eformsrls@gmail.com**

 

  • Durata: 4 ore.
  • Modalità: e-learning, videoconferenza o in aula.
  • Validità: illimitata.

Il Corso di Formazione Generale per Lavoratori è disciplinato dall’art. 37 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09 e dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Il lavoratore deve ricevere una formazione ed un addestramento adeguato e sufficiente in materia di sicurezza e di salute con particolare riferimento al proprio ambiente di lavoro e alle proprie mansioni. 

 

L’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, definisce “Lavoratore” la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso.

Ai sensi dell’ Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 alla formazione generale deve essere aggiunta quella specifica con un numero di ore variabile in funzione della tipologia di rischio aziendale:

    1. Basso: formazione specifica 4 ore (Erogabile anche in modalità E-learning).
    2. Medio: formazione specifica 8 ore.
    3. Alto: formazione specifica 12 ore.

    Il corso di formazione generale per lavoratori è erogato in modalità e-learning come previsto dall’allegato V dell’Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016.

    **Per saperne di più e avere un preventivo contattaci al +393939016370 o tramite e-mail a eformsrls@gmail.com**