- Durata: 4 ore Livello 1 (ex rischio basso), 8 ore Livello 2 (ex rischio medio), 16 ore Livello 3 (ex rischio alto)
- Modalità: in aula.
- Validità: 5 anni (D.M. 02/09/2021)
Il Corso di Formazione per Addetti Antincendio Livello 1 (1-FOR) è disciplinato dagli artt. 46 (comma 3, lettera a, punto 4 e lettera b), 37 (comma 9 e 12) del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09 e dall’art. 5 e Allegato III del D.M. 2 Settembre 2021.
Il datore di lavoro e i dirigenti, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti.
Scopri a quale categoria appartiene la tua attività
Per l‘art. 5 comma 1 dell’Allegato III, D.M. 02/09/2021, la formazione degli addetti antincendio si suddivide in base alle attività deve si opera:
- Attività di livello 1: rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
- Attività di livello 2: ricadono in tale fattispecie i luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3; i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso
di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto. - Attività di livello 3: ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico
superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
j) alberghi con oltre 200 posti letto;
k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a
ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
Come è suddivisa la Formazione?
Attività di Livello 1: formazione teorica di 2 ore su “l’incendio e la prevenzione”, “protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio” – formazione pratica di 2 ore.
Attività di Livello 2: formazione teorica di 5 ore su “l’incendio e la prevenzione”, “strategia antincendio” – formazione pratica di 3 ore.
Attività di Livello 3*: formazione teorica di 12 ore su “l’incendio e la prevenzione”, “strategia antincendio” – formazione pratica di 4 ore.
*Il D.M. 2 Settembre 2021 prevede che i lavoratori dei luoghi di lavoro indicati nell’Allegato IV, devono conseguire necessariamente l’attestato di idoneità tecnica previsto dall’articolo 3 della legge 609/96, rilasciato dai Comandi dei vigili del fuoco. Pertanto, dopo aver frequentato il corso, dovranno effettuare l’esame di accertamento di idoneità tecnica presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Quali sono i compiti dell’Addetto Antincendio?
- effettuare una valutazione dell’entità dell’emergenza in modo tempestivo e accurato;
- assicurarsi della corretta funzionalità dei sistemi di protezione del personale antincendio, per consentire agli addetti la possibilità di intervenire in sicurezza;
- agire anche attraverso l’utilizzo di estintori se l’emergenza si manifesta di lieve entità;
- qualora l’emergenza non sia facilmente controllabile, e non si possa procedere allo spegnimento dell’incendio, è necessario avviare le procedure di emergenza richieste dalla normativa, attivando il dispositivo di allarme e sollecitando gli addetti al centralino ad avviare i contatti con il soccorso esterno;
- inibire il flusso di gas pericolosi per la salute attraverso le corrette modalità richieste in questi casi;
- procedere all’isolamento dei luoghi caratterizzati dall’emergenza, per limitare la zona di rischio ed evitare l’ingresso di persone non autorizzare, oltre ad accertarsi che non vi siano ancora persone all’interno dei locali;
- agevolare l’evacuazione da parte dei dipendenti e delle altre persone presenti in quei momenti nel luogo di lavoro, fornendo in particolar modo assistenza agli individui con disabilità motoria, garantendo a tutti la possibilità di raggiungere il punto di ritrovo;
- una volta terminata l’emergenza, segnalare la cessazione della situazione di pericolo e richiedere, dopo gli accertamenti sulla sicurezza, la rimessa in esercizio degli impianti e la ripresa dell’attività aziendale.