Corso di formazione per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- Durata: 32 ore
- Modalità: e-learning, videoconferenza o in aula.
- Validità: 1 anno
Il Corso di Formazione per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è disciplinato dall’art. 37 comma 10 e 11 del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09.
L’art.2 del D.Lgs. 81/08 definisce il Rappresentante dei lavoratori come “la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro”.
L’elezione o la designazione dell’RLS è sempre obbligatoria.
Chi nomina il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza?
Il comma 3 art.47 del D.Lgs. 81/08 specifica che nelle aziende pubbliche o private che occupano fino a 15 lavoratori l’RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo, secondo quanto previsto dall’art.48 (prende il nome di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale).
Per le aziende con più di 15 lavoratori, l’RLS è eletto o designato dalle rappresentanze sindacali aziendali; in assenza di tali rappresentanze, l’RLS è eletto dai lavoratori come previsto dal comma 3.
Nella stessa azienda, in alcuni casi, è necessaria l’elezione o la designazione di più di un RLS; infatti l’art.47 specifica un numero minimo di RLS:
- un RLS nelle aziende sino a 200 lavoratori
- tre RLS nelle aziende da 201 a 1.000 lavoratori
- sei RLS nelle aziende oltre i 1.000 lavoratori
Quali sono i compiti e doveri del RLS?
- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolge l’attività lavorativa;
- è consultato preventivamente e tempestivamente dal Datore di lavoro e/o dirigente in merito la valutazione dei rischi e alle misure di miglioramento;
- è consultato sulla designazione del RSPP, del Medico Competente, degli ASPP e degli addetti alle emergenze;
- è consultato in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori;
- riceve informazioni e documentazione in merito alla valutazione dei rischi;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione e un aggiornamento adeguati;
- promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- partecipa alla riunione periodica;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- piò fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigente, non siano idonee a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Che formazione deve seguire il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza?
L’art. 37, comma 11 del D.Lgs. 81/08 impone l’obbligo di aggiornamento periodico con cadenza annuale della formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), avendo a riferimento la data di rilascio dell’attestato di formazione del corso iniziale da 32 ore.
L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 rimanda alla contrattazione collettiva nazionale le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, fissando la durata minima dello stesso in 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
**Per saperne di più e avere un preventivo contattaci al +393939016370 o tramite e-mail a eformsrls@gmail.com**